I sistemi di videosorveglianza devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default
<p>I sistemi di videosorveglianza sia che perseguano finalità di “security” che di mera “tutela del patrimonio” devono essere progettati tenendo conto, sotto il profilo della protezione dei dati personali dei principi della c.d. privacy by design e by default. Con l’espressione data protection by design , disciplinata dal paragrafo 1 dell’articolo 25 del RGPD 679/2016, si intende l’obbligo in capo al Titolare, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura e delle finalità del trattamento, di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per integrare nel trattamento le necessarie garanzie volte a tutelare i diritti degli interessati. Ne segue che in virtù di questi principi le forze di polizia, ad esempio, che intendono utilizzare un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana o di sicurezza pubblica così come un azienda o un ente pubblico che intende tutelare il proprio patrimonio dovranno predisporre e implementare idonee misure organizzative e tecniche che consentano di tutelare fin dal primo momento in cui il dato (l’immagine) viene raccolto i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Il livello di adeguatezze delle misure di sicurezza da implementare sarà influenzato oltre che dalla categoria di interessati oggetto del sistema di videosorveglianza anche dalla tecnologia adottata.</p>
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<p><a href="https://www.federprivacy.org/informazione/punto-di-vista/item/1188-i-si…;
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